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[1]Negli studi particolareggiati per ciascuna sezione, non si potranno ne' oltrepassare i limiti per le pendenze stabiliti nei relativi progetti di massima, e secondo le indicazioni contenute in questi ultimi si dovranno applicare dove le leggiere, dove le medie, dove le forti pendenze.
[2]Le pendenze leggiere non dovranno eccedere il cinque per mille, le medie il dieci, e le forti il 25.
[3]Gli studi dei progetti dovranno essere regolati in modo che le pendenze superiori al limite, oltre il quale il trainamento dei convogli potra' esigere l'impiego di macchine di rinforzo o l'uso di macchine speciali, siano tutte concentrate in una sola e medesima tratta, com'e' richiesto dai buoni principii dell'utile impiego della forza motrice, e quindi dell'economia delle spese di esercizio.
[4]Le stazioni, per quanto e' possibile, dovranno venire disposte orizzontalmente. Solo nel caso che al soddisfacimento di questa condizione si oppongano troppo gravi difficolta' o spese, la pendenza loro potra' portarsi fino al tre per mille, evitando pero' di toccare questo limite in quelle parti in cui occorrera' di eseguire manovre dei veicoli a mano d'uomo.
[5]L'asprezza del passaggio da una ad un'altra pendenza verra' sempre addolcita arrotondando con curve di grande raggio l'angolo, sotto cui s'incontrano.
[6]Nel caso di due forti pendenze rivolte in senso contrario. in maniera tale da formare una concavita' al loro incontro, dovra' tra l'una e l'altra venir sempre interposto un tratto orizzontale o di piccolissimo pendio, della lunghezza di un ettometro almeno.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
