Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Laddove la ferrovia si trovera' incassata sotto il piano del terreno naturale, o tagliata a mezza costa, oltre ed all'infuori della larghezza prescritta, secondo i casi, all'articolo precedente, le sara' procurato uno spazio sufficiente per praticarvi rispettivamente da ambi i lati, o dal lato del taglio, un fosso di dimensioni proporzionate alle acque, a cui dovra' dare scolo.
[2]Di cosiffatti fossi di scolo dovra' essere munita la strada anche fuori delle incassature e dei tagli a mezza costa, ovunque la sede del massicciato si trovera' elevata meno di centimetri 50 sopra il piano dei terreni latistanti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
