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Coerentemente al principio di diritto comune, che obbliga a risarcimento dei danni recati a chicchessia colui per colpa del quale siano avvenuti, dipendano essi dal suo fatto proprio, o da sua negligenza od imprudenza, o dal fatto delle persone di cui esso e' garante, si dichiara che nell'eseguimento dei lavori contemplati nell'articolo 130 l'appaltatore ad esclusione dello Stato, per conto del quale essi lavori verranno eseguiti, e' risponsabile di tutti i sinistri avvenimenti che possono aver luogo a pregiudizio de' suoi operai od agenti, o di chicchessia altri, quando consti che abbiano dipenduto dagli anzidetti per fatto proprio, o dei proprii dipendenti, negligenza, imprudenza, mancanza od insufficienza delle necessarie precauzioni.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
