Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Coerentemente al principio di diritto comune, che obbliga a risarcimento dei danni recati a chicchessia colui per colpa del quale siano avvenuti, dipendano essi dal suo fatto proprio, o da sua negligenza od imprudenza, o dal fatto delle persone di cui esso e' garante, si dichiara che nell'eseguimento dei lavori contemplati nell'articolo 130 l'appaltatore ad esclusione dello Stato, per conto del quale essi lavori verranno eseguiti, e' risponsabile di tutti i sinistri avvenimenti che possono aver luogo a pregiudizio de' suoi operai od agenti, o di chicchessia altri, quando consti che abbiano dipenduto dagli anzidetti per fatto proprio, o dei proprii dipendenti, negligenza, imprudenza, mancanza od insufficienza delle necessarie precauzioni.aggiunto: Capitolato-art. 133 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art133 · fonte del testo
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