Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 252 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nell'eseguimento dei lavori di cui all'articolo precedente l'appaltatore dovra' servirsi di operai ed agenti dotati ciascuno manifestamente dell'abilita', attivita' e probita' necessarie al perfetto e lodevole compimento dell'uffizio a cui verranno destinati. La Direzione tecnica sara' in facolta' di ordinare il licenziamento ed allontanamento dai lavori di chiunque od operaio o subappaltatore o cottimista, o sotto qualsivoglia altro titolo agente o dipendente dell'appaltatore mancasse degli anzidetti requisiti, o di subordinazione agli ordini e direzioni che saranno date dagl'ingegneri del Governo e loro dipendenti, e finalmente coloro che a pregiudizio della buona esecuzione delle opere, tentassero o commettessero frodi.
tolto: I materiali da impiegarsi nei lavori tutti dovendo essere di perfetta qualita' e preparazione, sara' pure in facolta' della Direzione tecnica di vietare l'impiego e di rifiutare l'accettazione di quelli che in qualsivoglia epoca si riconoscessero mancanti delle dette generali condizioni, e di ordinarne l'allontanamento dal sito dei lavori, come pure di ordinare la demolizione di quanto coi medesimi fosse gia' stato eseguito, e di ogni altro lavoro che si trovasse eseguito irregolarmente da operai inesperti, od in contravvenzione alle buone regole dell'arte ed alle prescrizioni del presente capitolato generale e dei capitoli speciali.
tolto: Le ferramenta, macchine ed altro materiale per l'armamento della strada ferrata o pel suo esercizio saranno, prima di essere definitivamente accettati, sottoposti sul luogo ove dovranno essere impiegati od in quello della consegna loro a quegli esperimenti di prova a cui sono ordinariamente assoggettate le provviste di simile genere che si fanno per conto dell'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato.aggiunto: Capitolato-art. 131 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art131 · fonte del testo
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