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Il suddetto modo di sostegno e di munizione sara' pure reso obbligatorio, qualora sia riconosciuto conveniente alla difesa della strada ferrata in quelle localita', nelle quali il di lei corpo o le di lei adiacenze si trovino esposte agli insulti del mare, sia nello stato ordinario di calma, sia nelle burrasche, od a quelli delle acque dei fiumi, torrenti, rivi e canali manufatti. Dove i muri di difesa sul mare saranno piu' soggetti all'azione delle onde, dovranno esser protetti al piede secondo le occorrenze con una scogliera di grossi massi. Una simile obbligazione potra' imporsi all' impresa, quando si tratti della tutela di qualche grande interesse, come sarebbe quello di non nuocere all'esercizio delle arti marittime sulle spiaggie ed alla liberta' delle comunicazioni.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
