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[1]Gli scoscendimenti e le corrosioni a cui le scarpe dei rilevati per qualunque siasi cagione andassero soggette, verranno riparate secondo i casi, sia col loro ripristinamento, sia con opere stabili di consolidamento, adatte ad impedirne la rinnovazione. Queste stesse prescrizioni sono pure applicabili alla riparazione e conservazione delle scarpe degli sterri.

[2]A premunire poi le scarpe degli sterri dalle solcature, dalle corrosioni e dagli scoscendimenti non dovra' pretermettersi dall'appaltatore l'esecuzione delle opere necessarie per una conveniente regolazione del corso delle acque naturalmente decadenti dai terreni superiori, quali sono i contrafossi di deviazione, i rivestimenti di alcune zone delle scarpe con solida opera murale a secco od in calce, i doccioni di legnami, di muro o di selciato e simili.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art39 · fonte del testo

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