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[1]In qualunque caso le curve non potranno avere un raggio minore di 500 metri, ed i tratti della ferrovia in curve non avranno una pendenza maggiore del 3 per mille.
[2]Se occorresse di adottare due o piu' tratti in curva succedertisi l'uno all'altro, essi non potranno essere congiunti immediatamente costituendo uno o piu' flessi contrari, ma dovranno essere separati da un tratto rettilineo di ferrovia che non abbia minore lunghezza di 60 metri.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
