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[1]Il prezzo della Regia e' stabilito e diviso in quattro periodi: di due anni il primo, di quattro anni il secondo, ed il terzo e l'ultimo di cinque anni.
[2]La Societa' garantisce per tutta la durata della presente Convenzione, ossia per i quindici anni, un prezzo o canone fisso.
[3]Per il primo periodo il canone sara' uguale alla somma che risultera', detraendo dal prodotto lordo del 1868 il 38 per cento, a titolo di spese ed interessi sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio, di maniera che il canone garantito sia il 62 per cento del medesimo prodotto lordo del 1868.
[4]Il canone per il secondo periodo sara' fissato sulla media del prodotto netto dalle spese e dagli interessi al 6 per cento sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio ottenuto nel primo periodo, ed alla fine del secondo periodo si prendera' la media del prodotto netto di esso, la quale costituira' il canone del periodo successivo, e di tal maniera si procedera' di periodo in periodo per tutta la durata della Regia, in guisa che la media del periodo che termina costituisca il canone guarentito del periodo che vi succede.
[5]Oltre al canone garantito, il Governo partecipera' ai profitti che risulteranno dall'esercizio del monopolio nelle proporzioni seguenti:
[6]Dal prodotto netto che rappresentera' il benefizio ricavato dall'esercizio, si prelevera' avanti tutto il canone di appalto dovuto come sopra al Governo.
[7]Codesta deduzione fatta, la somma restante di benefizio sara' divisa fra la Societa' e il Governo, in ragione del quaranta per cento al Governo, e del sessanta per cento alla Societa' durante il primo ed il secondo periodo, ed il cinquanta per cento a ciascuna di dette parti, ossia per giusta meta', durante i nove anni che costituiscono i due ultimi periodi.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
