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[1]In caso di recidiva nelle contravvenzioni, per cui il Ministro abbia avuto il diritto di applicare il maximum della multa, egli potra' ordinare la convocazione dell'assemblea generale per la composizione di un nuovo Consiglio d'amministrazione.
[2]Se le medesime trasgressioni e contravvenzioni si verificassero anche dopo la rinnovazione del Consiglio, ripetuta per la seconda volta, in tal caso il Ministro avra' diritto di provocare in via d'urgenza la cessazione dell'appalto nanti i Tribunali competenti, con tutte le conseguenze di diritto.
[3]Si fara' inoltre luogo alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio del risarcimento dei danni ed interessi, se la Societa' tralasciera' di pagare puntualmente anche una sola rata del canone, o tralasciera' di pagare per suo fatto e causa gl'interessi e l'ammortamento delle obbligazioni garantite dal Governo.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
