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[1]Qualunque contravvenzione per parte della Societa' alle proprie obbligazioni dara' luogo ad un'ammenda di cui il maximum e' fisssato a duemila lire, senza pregiudizio del risarcimento dei danni ed interessi.

[2]La multa potra' essere applicata da dieci mila a cinquanta mila lire nei casi seguenti:

[3]1° Che la Societa' sara' gia' incorsa per due volte nell'ammenda portata dall'articolo 11;

[4]2° Che la contabilita' della Regia non sia tenuta in regola;

[5]3° Che l'Amministrazione ricusi di render ostensibili i suoi libri, le scritture e i documenti, o che essa non sia in grado di giustificare la regolarita' delle sue operazioni.

[6]La Societa' avra' diritto di ricorrere al Consiglio di Stato contro i decreti del Ministro che portino l'applicazione di ammende.

Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-08-24;4544~art27 · fonte del testo

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