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[1]La nomina dei nuovi impiegati sara' fatta dal Consiglio d'amministrazione.
[2]La nomina conferisce diritto alla pensione di conformita' alla Legge, ma ogni nomina dovra' essere approvata dal Ministro delle Finanze onde attribuire al nominato cotale diritto.
[3]Tutti coloro i quali al termine della Regia si troveranno in servizio e chiederanno di continuare nelle loro funzioni, saranno considerati siccome impiegati governativi dal giorno della loro nomina, con che questa sia stata approvata dal Ministro nel modo sopra detto.
[4]Gl'impiegati i quali vorranno continuare al servizio dello Stato ed acquistare diritto alla pensione, dovranno sottomettersi alla ritenuta prescritta per avervi diritto.
[5]Facendosi luogo a nomine per vacanza od aumento di personale, saranno, a parita' di merito, preferiti gli impiegati governativi in disponibilita', riconosciuti idonei.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
