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[1]Gli stipendi e trattamenti agli impiegati non contemplati nel precedente articolo, gli assegni od indennita' di qualsiasi natura, saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.
[2]Il trattamento degli amministratori sara' deliberato dall'assemblea generale nella prima adunanza, salvo l'approvazione del Ministro delle Finanze.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
