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[1]Il Governo continuera' ad esercitare la sua sorveglianza per impedire il contrabbando, secondo le Leggi ed i Regolamenti che sono e saranno in vigore tanto all'interno che all'estero, ed alle frontiere di terra e di mare, ed inoltre nei luoghi dove la coltivazione dei tabacchi e' permessa.
[2]La Societa' potra' sottomettere al Governo le sue proposte dirette ad impedire il contrabbando, sulle quali poi il Governo si riserva di provvedere nei limiti delle sue attribuzioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.
[3]La Regia potra' per altro istituire sin d'ora degli agenti speciali, i quali avranno le medesime attribuzioni e prerogative che competono agli agenti del Governo destinati alla repressione del contrabbando, e verranno assoggettati a quelle norme e discipline che saranno concordate fra il Ministro delle Finanze e la Societa'.
[4]Le spese relative a questi agenti speciali saranno a carico della Regia.
[5]Il Governo sopportera' esclusivamente le spese del personale ed ogni altra relativa alla sorveglianza del contrabbando, che per lui si continuera' ad esercitare direttamente, atteso che nessun calcolo si e' tenuto di cotesta spesa nello stabilire il corrispettivo fisso della concessione dovuta al Governo.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
