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[1]L'Amministrazione dell'esercizio della Regia dovra' uniformarsi alle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, salvo le disposizioni della presente Convenzione.
[2]La Societa' si riserva di proporre le modificazioni di tariffa per la vendita dei tabacchi e le modificazioni per la loro fabbricazione, che saranno riconosciute attuabili dietro concerti a prendersi col Ministro delle Finanze.
[3]Durante gl'intervalli delle sessioni parlamentari, le modificazioni delle tariffe potranno essere sancite per Decreto Reale, da presentarsi al Parlamento per essere convertito in Legge.
[4]La Regia sara' esente da ogni diritto di dogana, tanto per le importazioni dei tabacchi esteri, quanto per l'esportazione dei nazionali, sia greggi che lavorati, come anche per le materie prime, macchine ed utensili che potesse acquistare all'estero.
[5]I profitti che si otterranno dall'esportazione dei tabacchi prodotti o fabbricati in Italia, saranno portati in conto del prodotto generale della Regia cointeressata.
[6]La Societa' si obbliga di promuovere ed appoggiare con norme direttive, ed anche con premi, lo sviluppo della coltivazione dei tabacchi all'interno, proponendo all'approvazione del Governo tutti quei mezzi che saranno riconosciuti piu' acconci.
[7]Intanto la coltivazione del tabacco all'interno sara' assoggettata alle Leggi e Regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
