Art. 2 (Convenzione)
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In conto del deposito definitivo, previsto dall'articolo 2 del capitolato, ed a titolo di cauzione provvisoria, per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, e' stato dal concessionario eseguito il deposito preliminare di lire tremilatrecento (L. 3300) di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente, al prezzo di Borsa, ad una somma superiore alle lire cinquantamila (L. 50,000), come risulta dalla quitanza della Tesoreria provinciale del 3 corrente, n. 41.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
