Art. 6 (Convenzione)
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[1]La presente convenzione sara' risoluta ove la Societa' delle strade ferrate dell'Alta Italia, che verra' interpellata dal Ministero dei Lavori Pubblici, eserciti il diritto di prelazione che le possa competere ai termini degli atti di concessione.
[2]In ogni caso la convenzione non sara' valida se non quando sara' stata approvata per legge.
[3]Fatta e letta quest'oggi quindici del mese di giugno dell'anno milleottocentosettantasei in Roma ed in una delle sale del Ministero delle Finanze.
[4]All'originale firmati:
[5]Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze A. Depretis.
[6]Il Ministro dei Lavori Pubblici, G. Zanardelli.
[7]Il rappresentante dei concessionari E. MANTEGAZZA.
[8]A. Vitali, testimonio. Ippolito Dolce, testimonio. Mariano Frigeri, caposezione.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
