Art. 1 (Convenzione)
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[1]CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate Parma-Brescia e Brescia-Iseo.
[2]Fra S. E. il comm. Agostino Depretis, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, e S. E. il comm. Giuseppe Zanardelli, Ministro dei Lavori Pubblici, contraenti in nome dello Stato da una parte, ed i signori avvocato Riccardo Bonetti in nome proprio ed avvocato Eteocle Cagnassi nella sua qualita' di direttore della Banca Popolare di Alessandria e per conto della Banca medesima, ambedue i concessionari rappresentati dal signor ingegnere Emilio Mantegazza, come da atto di procura speciale in brevetto delli 28 aprile 1876, rogato Lanzavecchia, notaio esercente in Alessandria, allegato al presente sotto il n. 1, fu convenuto e stipulato quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Il Governo concede al signor avv. Riccardo Bonetti ed alla Banca Popolare di Alessandria nella persona del suo direttore avv. Eteocle Cagnassi, a cio' debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio superiore della Banca stessa, in data 1° maggio 1876, allegata alla presente in copia autentica sotto il n. 2, la costruzione e l'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo, a tutte spese, rischio e pericolo dei concessionari suddetti, sotto l'osservanza delle condizioni della presente convenzione e dell'annesso capitolato, nonche' delle disposizioni della legge sui lavori pubblici e dei regolamenti da essa derivanti.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
