Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La concessionaria si obbliga di aumentare il materiale galleggiante e fisso, qualora lo sviluppo del traffico lo rendesse necessario durante il periodo della concessione, come pure di fare quegli ampliamenti degli impianti attuali, compreso il cantiere di Peschiera, i quali per la anzidetta ragione si manifestassero opportuni.
[2]Pero' prima di dare effetto a questi aumenti ed ampliamenti, la concessionaria presentera' i progetti e i preventivi all'approvazione del Governo. Saranno rimborsate al concessionario, alla fine del contratto, come e' previsto dall'articolo 12, soltanto quelle fra dette spese che avranno riportata la approvazione del Governo; mentre per le altre non avra' la concessionaria alcun diritto di rimborso.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
