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La Ditta Innocente Mangili di Milano accetta di effettuare il servizio, di cui e' parola al precedente articolo, sotto l'osservanza dei patti e condizioni contenute nella presente convenzione ed inoltre si impegna di darvi esecuzione tanto per cio' che riguarda il servizio di navigazione, quanto per la costruzione e l'esercizio della tramvia o ferrovia di cui all'articolo 19, nonche' per le prestazioni accessorie inerenti tanto alla navigazione che alla tramvia o ferrovia, nel modo piu' conveniente e coi maggiori riguardi all'interesse del commercio e dei pubblici servizi.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
