Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Ditta concessionaria si obbliga a costruire ed esercitare, entro tre anni dalla approvazione per legge del presente contratto, una tramvia a trazione meccanica per congiungere il piazzale esterno della stazione di Desenzano con lo scalo lacuale di Desenzano.
[2]Qualora la concessionaria preferisse di costruire in luogo della tramvia una ferrovia economica a scartamento ordinario o ridotto, presentera' la domanda di concessione che le verra' fatta a termini del Regio decreto 25 dicembre 1887 n. 5162 bis (serie 3ª) e della legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª). Anche la ferrovia economica dovra' in ogni modo essere costruita e messa in esercizio non piu' tardi di tre anni come per la tramvia.
[3]Ai trasporti eseguiti sulla tramvia o sulla ferrovia economica, saranno applicate le tasse attualmente in vigore per i trasporti analoghi che si fanno coi mezzi ordinari dal lago alla ferrovia e viceversa salve le eccezioni di cui all'art. 16.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
