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La concessionaria si obbliga di eseguire in servizio cumulativo colle strade ferrate, in modo analogo a quello che si e' fatto fin oggi, i trasporti in partenza dalle stazioni lacuali e destinati alle localita' servite dalla ferrovia o viceversa, a tenore dell'articolo 25 del capitolato d'esercizio delle rete Adriatica, approvato colla legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
