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[1]La concessionaria e' autorizzata a percepire il correspettivo dei trasporti di ogni categoria ed altre prestazioni, inerenti al servizio di navigazione a vapore che assume con la presente convenzione, in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe pubblicate il 1° luglio 1888 ed alle successive modificazioni apportate con l'approvazione del Governo; tali quali esse si troveranno in vigore quando la concessionaria cominciera' ad effettuare quel servizio. Essa non potra' in nessun caso applicare dei prezzi superiori a quelli piu' sopra consentiti e che saranno considerati come massimi: mentre poi sara' pienamente libera di ridurli nella misura che credera' conveniente per dare maggiore sviluppo ed incremento al traffico esistente. Soltanto pei biglietti che fossero acquistati dai viaggiatori a bordo dei piroscafi anziche' a terra per quelle localita' di partenza in cui la concessionaria disponesse la vendita al pontile d'imbarco, potra' percepire centesimi dieci in piu' del prezzo di tariffa. Dei ribassi che vorra' introdurre, la concessionaria dovra' pero' dare comunicazione preventiva al Governo.
[2]Saranno applicabili pel servizio di navigazione del Lago di Garda le disposizioni riflettenti l'esercizio delle strade ferrate e contenute negli articoli 272, 273, 274, 275, 277 e 282 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248 (Allegato F).
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
