Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La concessionaria subentra al Governo, per tutta la durata della concessione, nei contratti, negli impegni e negli oneri di qualunque natura esistenti verso i terzi alla data dell'incominciamento da sua parte del servizio di navigazione e che hanno riferimento o derivano dal servizio medesimo.
[2]I contratti relativi al servizio stesso che la concessionaria stipulasse coi terzi durante la concessione e nei quali, cessando da sua parte il servizio, il Governo dovrebbe subentrare, conterranno la clausola della loro rescissione riservata ad arbitrio del Governo in ogni tempo e col semplice preavviso di un semestre.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
