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[1]La concessionaria subentra al Governo, per tutta la durata della concessione, nei contratti, negli impegni e negli oneri di qualunque natura esistenti verso i terzi alla data dell'incominciamento da sua parte del servizio di navigazione e che hanno riferimento o derivano dal servizio medesimo.

[2]I contratti relativi al servizio stesso che la concessionaria stipulasse coi terzi durante la concessione e nei quali, cessando da sua parte il servizio, il Governo dovrebbe subentrare, conterranno la clausola della loro rescissione riservata ad arbitrio del Governo in ogni tempo e col semplice preavviso di un semestre.

Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-05;125~art13 · fonte del testo

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