Art. 1 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata l'annessa convenzione, stipulata in Roma il 17 dicembre 1892, fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e il cav. Cesare Mangili, quale proprietario della Ditta Innocente Mangili di Milano, per la concessione del servizio di navigazione con piroscafi sul Lago di Garda.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data in Roma, addi' 5 marzo 1893.
[9]UMBERTO.
[10]Genala. Grimaldi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
