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[1]La Compagnia dovra' avere in Napoli un suo rappresentante munito dei pieni poteri per tutto cio' che riguarda l'esecuzione e l'esercizio della concessione e le relazioni che per effetto della medesima si stabiliscono tra la Compagnia con il Governo d'Italia.
[2]Il rappresentante della Compagnia con pieni poteri nei rapporti col Real Governo, ove non fosse il signor Giovanni De-Normann, residente in Napoli, la Compagnia dovra' sceglierlo tra sudditi italiani, che si abbia residenza in Napoli, e che riscuota l'approvazione del Governo medesimo. Nel caso venisse a mancare il detto rappresentante, la Compagnia dovra', nello improrogabile termine di tre mesi, eleggere il nuovo rappresentante secondo le norme dianzi espresse.
Testo in vigore dal 9 aprile 1862 al 16 dicembre 2009
