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Per l'esatto adempimento del patto espresso nel precedente articolo, e nel fine che non soffrano ritardo di sorta gli accomodi, riparazioni o rimpiazzi occorrenti al filo appoggiato alla sponda napoletana, e' autorizzata la Compagnia concessionaria a farsi rappresentare in Otranto da un incaricato idoneo di sua dipendenza, che dovra' invigilare all'esatta manutenzione del filo ed alla perfetta sua solidita' sulla sponda napoletana, ed evitare qualsiasi interruzione della comunicazione telegrafica sottomarina.
Testo in vigore dal 9 aprile 1862 al 16 dicembre 2009
