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[1]CONVENZIONE fra il Ministero dei Lavori pubblici, rappresentato dal Direttore telegrafico di compartimento, dottor Salvatori Fedele, e la Societa' del telegrafo sotto-marino Malta-Corfu-Italia (Mediterranean Extension Telegraph Company), rappresentata dall'ingegnere Giovanni De-Normann, a cio' specialmente autorizzato da mandato 18 settembre 1860, rogato Tommaso Edoardo Newton, notaio a Londra.
[2]Il giorno cinque luglio milleottocentosessantuno (1861) avanti di noi Antonio De Luca, notaio certificatore reale di Napoli con lo studio vico Carminello a Toledo, numero cinquantasei, e de' testimoni qui sotto descritti e richiesti a questo atto:
[3]Si sono presentati
[4]Da una parte:
[5]Il signor Fedele Salvatori, figlio del signor Giacomo, Direttore telegrafico di compartimento in missione a Napoli, domiciliato per ragion della carica nel locale delle Finanze ed interveniente nel presente contratto nella indicata sua qualita', ed in forza di autorizzazione ricevuta dalla Direzione generale dei telegrafi in dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici, datata da Torino il ventisei giugno ultimo, sotto il numero 4833, con facolta' di addivenire alla stipulazione del presente contratto con la esplicita riserva dell'approvazione per parte del Governo;
[6]E dall'altra:
[7]Il signor Giovanni De-Normann, ingegnere meccanico, del fu Giovanni, domiciliato col suo studio nel locale di San Giacomo, interveniente nella qualita' di procuratore speciale della Compagnia inglese Mediterranean Extension Telegraph, come da mandato, che qui trovasi originalmente alligato;
[8]Cogniti a noi notaio e testimoni;
[9]Si premette:
[10]Che la Compagnia telegrafica Mediterranean Extension, avendo, in seguito a convenzione concertata colla cessata Direzione generale de' telegrafi in Napoli, gia' costrutto a sue spese fin dagli ultimi mesi dello scorso anno una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfu', in continuazione delle linee terrestri italiane, e mancando tuttora la regolare stipulazione e approvazione della convenzione medesima, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le condizioni seguenti, con riserva dell'approvazione del Governo del Regno d'Italia.
[11]Art. 1.
[12]La Compagnia si obbliga di stabilire a tutte sue spese, rischi e pericoli, una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfu'.
Testo in vigore dal 9 aprile 1862 al 16 dicembre 2009
