Art. 1 (Convenzione)
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[1]CONVENZIONE tra il Governo di Sua Maesta' il Re Vittorio Emanuele II e la Societa' delle strade ferrate Livornesi, per la concessione a quest'ultima della strada ferrata da Firenze per Arezzo, fino all'incontro della strada ferrala da Roma ad Ancona.
[2]Art. 1.
[3]Il Governo di Sua Maesta' il Re Vittorio Emanuele concede alla societa' anonima delle strade ferrate livornesi il diritto di condurre a termine la costruzione e di attivare l'esercizio a proprie spese e nel proprio interesse della strada ferrata da Firenze per Arezzo e pressi di Perugia incontro della strada ferrata da Roma ad Ancona.
[4]Il Governo del Re si riserva a stabilire, nel termine di mesi due dalla promulgazione della legge d'approvazione della presente concessione, l'andamento generale della nuova linea oltre Arezzo, ed il di lei punto di congiunzione con la strada romana.
Testo in vigore dal 27 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
