Art. 2 (Convenzione)
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[1]Gli stabili suddetti sono ceduti nello stato in cui si trovano al giorno della consegna, con gli annessi fissi ai medesimi.
[2]Non fanno parte della cessione i mobili, le macchine, parti di esse, e ordigni diversi che restano in proprieta' del Governo, il quale deve asportarli nei termini di tempo di cui all'articolo 4.
[3]Restano pero' compresi nella cessione le trombe di esaurimento e barca-porta nel bacino di carenaggio, nonche' le piccole fucine a lato del medesimo, come anche le caldaie murate esistenti nel cantiere della Foce.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1871 al 16 dicembre 2009
