Art. 14 (Convenzione)
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Tutte le opere contemplate nella presente Convenzione dovranno essere stabilite d'accordo fra il Municipio e le Amministrazioni governative che vi sono interessate. A tale scopo dovra' il Municipio nel termine di mesi 3 dall'approvazione presentare al Governo un progetto di massima delle opere di ogni genere che intende eseguire, ma sufficientemente particolarizzato in quelle parti che interessano la sistemazione generale del porto, onde si possa stabilire in tempo l'occorrente accordo fra i diversi lavori da eseguire.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1871 al 16 dicembre 2009
