Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' accordata ai signori Schanzer e Chizzolini la facolta' di emettere obbligazioni girabili per un valore che non ecceda l'ammontare del loro patrimonio e dei prestiti ipotecari da essi conceduti, ed in ogni caso per cifra non superiore ai dieci milioni di lire.
[2]I piani di emissione dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
