Art. 8
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[1]La Societa' e' obbligata ad eseguire gli itinerari approvati nel limite di tempo fissato per ciascuna linea.
[2]Nel caso di ritardo nel viaggio complessivo di andata e ritorno non giustificato da circostanze di forza maggiore, la Societa' sara' passibile di una multa di L.200 per ciascun giorno di ritardo fino al terzo incluso e di L. 300 per ogni giorno oltre il terzo.
[3]Se la Societa' tralasciera' di toccare un porto compreso nell'itinerario, senza giustificati motivi di forza maggiore, dovra' pagare una multa di 500 lire per ogni omissione. Oltre a cio', se omettesse una parte del viaggio, la Societa' sara' passibile di una ritenuta di L. 20 por ogni lega di minor percorso nell'itinerario di cui al successivo art. 20.
[4]Se la Societa' tralascera' di eseguire un viaggio incorrera' nella perdita di 1/12 della sovvenzione. A questa perdita sara' aggiunta la multa di L. 10,000 se la causa, che ha prodotto la omissione del viaggio non dipenda da motivi di forza maggiore. La mancanza di piroscafo non costituisce caso di forza maggiore.
[5]In caso di decadenza del presente contratto per inadempimento dei patti, la Societa' incorrera' nella perdita della garanzia della somma di 300,000 lire di cui all'articolo 17.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
