Art. 7
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[1]La Societa' si obbliga a riservare uno spazio sui suoi piroscafi per ciascun porto nazionale compreso nei suoi itinerari.
[2]A tal fine essa dovra' istituire dello Agenzie e rappresentanze dirette da connazionali, in tutti gli scali italiani toccati dai suoi piroscafi ed organizzare un servizio di informazioni per conoscere in tempo opportuno le quantita' di merci che devono essere imbarcate in ogni localita'.
[3]La quantita' di spazio riservata a ciascun porto nazionale sara' determinata dal Ministero della Poste e dei Telegrafi viaggio per viaggio.
[4]In caso di inadempimento di quanto sopra, e quando il preavviso delle merci da imbarcare sia stato dato otto giorni prima della partenza del piroscafo, dal porto capolinea, la Societa' sara' passibile di multa pari al nolo percepito per le merci che ingombrano lo spazio che avrebbe dovuto restare disponibile.
[5]Nel servizio sovvenzionato Venezia-Calcutta la Societa' non potra' fare operazioni commerciali fra scalo e scalo italiano, tranne che con speciale autorizzazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
