Art. 5
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[1]La Societa' potra' esercitare provvisoriamente, per non oltre 15 mesi, il servizio Venezia-Calcutta, con materiale nazionale anche noleggiato, purche' corrisponda alle esigenze del servizio da determinarsi dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
[2]Nessuna riduzione in tale periodo, per l'impiego del materiale provvisorio, sara' fatta alla sovvenzione.
[3]Se pel servizio, decorsi 15 mesi, occorresse eccezionalmente sostituire qualcuno dei piroscafi prescritti, la Societa' potra' provvedere al servizio noleggiando altri piroscafi, corrispondenti alle condizioni stabilite al primo comma del presente articolo per un termine massimo di 18 mesi; in questo caso pero' la sovvenzione sara' ridotta del 20 per cento pei soli viaggi eseguiti dai piroscafi suaccennati.
[4]Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi potra' autorizzare in casi eccezionali la Societa' a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite. In questi casi sara' fatta una riduzione sulla sovvenzione normale in relazione alla minore velocita' ed al minor tonnellaggio.
[5]La riduzione sara' determinata caso per caso, tenute presenti le condizioni dei singoli piroscafi, dal Ministero della Marina.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
