Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della Societa'.
[2]La presente convenzione e gli atti relativi alla sua esecuzione fra lo Stato e la Societa' saranno soggetti al diritto fisso di una lira per tassa di registro.
[3]Fatto a Roma in tre originali, addi' 6 giugno 1903.
[4]Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi GALIMBERTI.
[5]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio BACCELLI.
[6]Il Ministro delle Finanze CARCANO.
[7]Il Ministro del Tesoro DI BROGLIO.
[8]Per la Societa' veneziana di navigazione FRIES - COEN.
[9]Testimoni: PAOLO LONARDI - EUGENIO PINZAUTI.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
