Art. 27
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[1]La Societa' avra' la sua sede, la sua Direzione generale ed il suo domicilio legale a Venezia per tutti gli effetti della presente convenzione.
[2]La Societa' dovra' trasmettere annualmente al Ministero delle Poste e dei Telegrafi le statistiche del movimento delle merci ed eventualmente dei viaggiatori con indicazione dei prodotti, nonche' una relazione tecnica ed economica dell'impresa.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
