Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1907, n. 272
1La L. 30 maggio 1907, n. 272 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato B) che "La Convenzione vigente fra la Societa' veneziana di navigazione e lo Stato, relativa al servizio di navigazione sovvenzionato fra Venezia e Calcutta, approvata con la legge del 24 dicembre 1903 numero 519, e' prorogata per due anni, e cioe' dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1910, fermi restando i patti in essa contenuti e la sovvenzione annua di lire un milione e centomila (L. 1,100,000) rendendosi obbligatorio l'attuale approdo facoltativo a Massaua".
L. 13 giugno 1910, n. 306
2La L. 13 giugno 1910, n. 306 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 della Convenzione Venenzia e Calcutta) che "La convenzione vigente fra la Societa' veneziana di navigazione a vapore e lo Stato, relativa al servizio di navigazione sovvenzionato fra Venezia e Calcutta, indicato nell'annessa tabella, ed approvata con la legge del 24 dicembre 1903, n. 519, e prorogata con la legge del 30 maggio 1907, n. 272, e' nuovamente prorogata per tre anni e cioe' dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1913".
Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
