Art. 21
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[1]La Societa' si obbliga a retribuire convenientemente il personale di bordo, in modo che i salari da essa pagati non siano inferiori alla media corrente nel porto di Genova.
[2]In caso di inadempimento il Ministero delle Poste e dei Telegrafi determinera' la misura dei salari e fara' una ritenuta corrispondente sull'ammontare della sovvenzione.
[3]Nei lavori di carico e scarico nei porti, a parita' di condizioni, dovra' preferire le Societa' dei lavoratori legalmente costituite.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
