Art. 20
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La Societa' sara' obbligata otto giorni prima della partenza per ogni viaggio del piroscafo da Venezia d'informare il Ministero dello Poste e dai Telegrafi circa l'itinerario che seguira'. Eguale notizia dovra' essere data prima della partenza del piroscafo da Calcutta.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
