Art. 16
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[1]In caso di guerra, blocco o quarantena il Ministero delle Poste e dei Telegrafi avra' facolta' di ridurre o modificare i viaggi nei limiti della percorrenza normale o di sopprimerli.
[2]In caso di riduzione o modificazione sara' corrisposto l'intero compenso di cui all'articolo 22.
[3]In caso di soppressione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sara' ridotta del 50 per cento.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
