Art. 13
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[1]La Societa' si obbliga di trasportare gratuitamente fino al complessivo peso di una tonnellata per viaggio dei piccoli colli di campioni fino a 20 chilogrammi di peso e quelli di peso superiore alle tariffe che piu' corrispondessero allo scopo, che saranno determinate dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
[2]La Societa' si obbliga di eseguire trasporti per conto dello Stato con la riduzione del 50 per cento sui noli approvati di cui all'articolo 11, salvo convenzioni speciali coi Ministeri interessati.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
