Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Societa' dovra', d'accordo con le Amministrazioni ferroviarie nazionali e possibilmente con quelle estere, stabilire le tariffe speciali cumulativo per facilitare l'esportazione dei prodotti industriali italiani e l'introduzione in Italia delle materie prime necessarie all'industria, nonche' i trasporti in transito da e per l'estero.

[2]Ha inoltre l'obbligo di stabilire servizi cumulatori con le altre societa' di navigazione italiane ed estere.

[3]In caso che, entro un anno dell'assunzione del servizio, non abbia potuto ottemperare alle disposizioni suaccennate, i patti e le condizioni del servizio cumulativo saranno fissati dal Governo con le Societa' interessate e dovranno essere accettati dalla Compagnia esercente.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-24;519~art12 · fonte del testo

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