Art. 12
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[1]La Societa' dovra', d'accordo con le Amministrazioni ferroviarie nazionali e possibilmente con quelle estere, stabilire le tariffe speciali cumulativo per facilitare l'esportazione dei prodotti industriali italiani e l'introduzione in Italia delle materie prime necessarie all'industria, nonche' i trasporti in transito da e per l'estero.
[2]Ha inoltre l'obbligo di stabilire servizi cumulatori con le altre societa' di navigazione italiane ed estere.
[3]In caso che, entro un anno dell'assunzione del servizio, non abbia potuto ottemperare alle disposizioni suaccennate, i patti e le condizioni del servizio cumulativo saranno fissati dal Governo con le Societa' interessate e dovranno essere accettati dalla Compagnia esercente.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
