Art. 11
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[1]Il trasporto delle merci sara' effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi della Societa' sotto l'osservanza delle tariffe approvate dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, sentita la Commissione di cui all'art. 15.
[2]Ad ogni modo i noli non dovranno mai essere superiori a quelli praticati dalle altre Compagnie concorrenti.
[3]In caso d'infrazione a tale condizioni, la Societa' sara' obbligata a rimborsare a chi di diritto il doppio della differenza.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
