Art. 3 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il materiale nautico della Societa' dovra' essere di sua assoluta e libera proprieta' e costituito da piroscafi di nuova costruzione, i cui piani dovranno essere preventivamente approvati, volta per volta, dal Consiglio superiore di marina per accertare che essi corrispondano ai trovati piu' recenti della costruzione navale per quanto riguarda il tonnellaggio, il trasporto delle merci, i mezzi di carico e scarico ed i servizi speciali cui dovessero essere adibiti ed il loro rendimento economico in genere.
[2]La loro velocita' non dovra' essere inferiore alle dieci miglia orarie in navigazione ordinaria ed a completo carico.
[3]Il tonnellaggio minimo dovra' essere di cinquemila tonnellate di stazza lorda per i piroscafi da adibirsi alla linea Venezia-Calcutta, e di seimila per le linee dirette ai porti dell' Estremo Oriente e per tutte le altre linee di navigazione oceanica, che potranno essere istituite in seguito.
[4]Per le linee di raccordo nel Mediterraneo e nel Mar Nero, e per quelle che dovessero fare scalo in porti fluviali, il tonnellaggio potra' essere minore, se i limiti fissati come sopra non fossero compatibili con la pescagione massima consentita dalle condizioni idrografiche locali. In questo caso sara' devoluto al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, sentito il Consiglio superiore di marina, di stabilire il tonnellaggio minimo dei piroscafi da costruirsi.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
