Art. 5 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'esercizio del cavo sara' assunto esclusivamente dal Governo italiano, con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte, e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparati adoperati.
Testo in vigore dal 22 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
