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E' data facolta' alla Commissione del fondo per le cliniche di modificare, d'intesa col R. Ministero della istruzione pubblica, il regolamento 10 dicembre 1899 (allegato B) della legge 17 luglio 1903) e di coordinarlo colle disposizioni della presente convenzione in relazione al suddetto progetto Bernieri che si intende sostituito al progetto Caselli, salvo tutti quei cambiamenti che la Commissione stessa, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, ritenesse opportuno arrecare al progetto medesimo.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
