Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La somma di L. 20.000 stanziata nella tabella A annessa alla legge 17 luglio 1903, per la sistemazione della scuola di chimica farmaceutica, e' invece destinata a fondo di riserva per la esecuzione delle altre opere indicate nella tabella medesima ed in quella annessa alla presente convenzione, eccezione fatta per l'opera delle Cliniche e del riordinamento dello spedale.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
