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[1]Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale e il completo e definitivo assetto edilizio della R. Universita' di Pisa.
[2]Premesso che le somme stanziate dalla legge 17 luglio 1903, numero 373, colla quale si approva e rende esecutoria la convenzione per l'assetto ed il miglioramento della R. Universita' di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici sono riuscite insufficienti per l'avvenuto aumento nel costo del materiale e della mano d'opera, a segno tale che varie delle spese indicate nella legge medesima non poterono nemmeno essere iniziate;
[3]Considerato che, secondo gli studi fatti dal genio civile e da apposita Commissione nominata dal R. Governo, la somma che ancora e' necessaria ascende a L. 1.347.000;
[4]Considerato che gli enti locali hanno deliberato nuovi contributi per la complessiva somma di L. 347.272,73 delle quali L. 80.000 la Commissione del fondo per le cliniche, colla ugual somma ad essa versata dall'Amministrazione provinciale di Pisa, e depositata presso la Cassa di risparmio di detta citta'; L. 150.000 il Consorzio universitario, come da deliberazione in data 21 giugno 1909, e L. 117.272,73 l'Amministrazione degli spedali di Santa Chiara, con deliberazione 25 luglio 1910, giusta anche la deliberazione della Commissione del fondo per le cliniche, in data 24 giugno 1909, colla quale fu approvato il progetto di revisione del progetto Caselli, presentato dall'ingegnere Bernieri, nonche' il reparto, fra i vari enti, della maggior somma occorrente;
[5]I ministri del tesoro e della pubblica istruzione, salva l'approvazione per legge, ed il rettore della R. Universita' di Pisa, nella sua qualita' di presidente del Consorzio universitario e della Commissione pel fondo per la costruzione delle cliniche e il riordinamento edilizio dello spedale, salve le necessarie ratifiche, convengono quanto appresso:
[6]Art. 1.
[7]La narrativa di cui sopra, forma parte integrante della seguente convenzione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
