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L'accollatario avra' facolta' di eseguire, a sue spese, quelle opere e quei lavori che reputera' necessari al migliore andamento dell'impresa; al quale scopo potra' invocare i diritti concessi dalle Leggi in vigore per l'occupazione di terreni e per l'esecuzione delle opere di utilita' pubblica, mediante l'osservanza delle norme relative.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-03;2083~art9 · fonte del testo

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