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L'accollatario avra' facolta' di eseguire, a sue spese, quelle opere e quei lavori che reputera' necessari al migliore andamento dell'impresa; al quale scopo potra' invocare i diritti concessi dalle Leggi in vigore per l'occupazione di terreni e per l'esecuzione delle opere di utilita' pubblica, mediante l'osservanza delle norme relative.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009
